IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 208, e con il conseguente spostamento della numerazione
successiva, sono inseriti i seguenti nuovi  articoli,  relativi  alla
istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in elaborazione del
segnale.
        Scuola di specializzazione in elaborazione del segnale
  Art.   209.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
elaborazione del segnale presso l'Universita' di Bari.
  La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specialistica sui
seguenti temi:
    a) processi di acquisizione di segnali mono e multidimensionale;
    b)  metodi  di elaborazione dei segnali mediante procedimenti sia
analogici che digitali;
    c)  applicabilita'  delle  tecniche di elaborazione dei segnali a
sistemi di comunicazione, misura e controllo.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  tecniche  di
elaborazione del segnale.
  Art. 210. - La scuola ha durata di due anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  duecento  ore  di insegnamento e
centoventi ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci
per ciascun anno, per un totale di venti specializzandi.
  Art.  211.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale, concorrono al
funzionamento della scuola le facolta' di scienze e di ingegneria  ed
i   dipartimenti   di   fisica  e  di  ingegneria  elettrotecnica  ed
elettronica.
  La  sede  della direzione della scuola e' presso il dipartimento di
fisica dell'Universita' di Bari.
  Art. 213. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola  i  laureati  in  fisica,  ingegneria,  matematica  e  scienze
dell'informazione.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
le  Universita'  straniere  e che sia equipollente ai sensi dell'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933,  a  quelli  richiesti  nei  commi
precedenti.
  Art. 214. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1) teoria dei segnali I ( A);
   2) elaborazione del segnale I ( A);
   3-4) due annualita' a scelta (tabella).
 2› Anno:
   5) elaborazione del segnale II ( A);
   6) microprocessori nelle comunicazioni e nel controllo ( A);
   7-8) due annualita' a scelta (tabella).
 Tabella dei corsi a scelta:
   grafica computerizzata ( S);
   sensori e segnali ( S);
   tecniche stumentali ( A);
   impianti di controllo ( S);
   linguaggi di programmazione ( A);
   elaborazione mono e multidimensionale ( S);
   segnali e processi casuali ( S);
   circuiti integrati per l'elaborazione del segnale ( S);
   informazione e codifica ( S).
---------
   Nota.  -  Due  insegnamenti  semestrali  (  S)  equivalgono ad una
annualita' ( A).
  Art.  215.  - Oltre le lezioni lo specializzando dovra' frequentare
esercitazioni ed attivita' pratiche presso i dipartimenti di fisica e
di ingegneria elettrotecnica ed elettronica.
  Ai  fini  della  frequenza delle lezioni teoriche e altre attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione svolta presso industrie  o  laboratori  universitari
sia nazionali che esteri.
  Art.  216. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 382/80 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1989
Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 44