IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 208, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in elaborazione del segnale. Scuola di specializzazione in elaborazione del segnale Art. 209. - E' istituita la scuola di specializzazione in elaborazione del segnale presso l'Universita' di Bari. La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione specialistica sui seguenti temi: a) processi di acquisizione di segnali mono e multidimensionale; b) metodi di elaborazione dei segnali mediante procedimenti sia analogici che digitali; c) applicabilita' delle tecniche di elaborazione dei segnali a sistemi di comunicazione, misura e controllo. La scuola rilascia il titolo di specialista in tecniche di elaborazione del segnale. Art. 210. - La scuola ha durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede duecento ore di insegnamento e centoventi ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno, per un totale di venti specializzandi. Art. 211. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze e di ingegneria ed i dipartimenti di fisica e di ingegneria elettrotecnica ed elettronica. La sede della direzione della scuola e' presso il dipartimento di fisica dell'Universita' di Bari. Art. 213. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in fisica, ingegneria, matematica e scienze dell'informazione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le Universita' straniere e che sia equipollente ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 214. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) teoria dei segnali I ( A); 2) elaborazione del segnale I ( A); 3-4) due annualita' a scelta (tabella). 2 Anno: 5) elaborazione del segnale II ( A); 6) microprocessori nelle comunicazioni e nel controllo ( A); 7-8) due annualita' a scelta (tabella). Tabella dei corsi a scelta: grafica computerizzata ( S); sensori e segnali ( S); tecniche stumentali ( A); impianti di controllo ( S); linguaggi di programmazione ( A); elaborazione mono e multidimensionale ( S); segnali e processi casuali ( S); circuiti integrati per l'elaborazione del segnale ( S); informazione e codifica ( S). --------- Nota. - Due insegnamenti semestrali ( S) equivalgono ad una annualita' ( A). Art. 215. - Oltre le lezioni lo specializzando dovra' frequentare esercitazioni ed attivita' pratiche presso i dipartimenti di fisica e di ingegneria elettrotecnica ed elettronica. Ai fini della frequenza delle lezioni teoriche e altre attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta presso industrie o laboratori universitari sia nazionali che esteri. Art. 216. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 febbraio 1989 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1989 Registro n. 32 Istruzione, foglio n. 44